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Manifestazioni sportive, culturali e religiose: modifica della viabilità e nulla-osta

Per realizzare una manifestazione sportiva, culturale e religiosa che comporti modifiche della viabilità su strade o piazze comunali, devi richiedere l’autorizzazione e presentare le liberatorie previste in base alle caratteristiche della manifestazione.

Le manifestazioni sportive sono soggette ad autorizzazioni, provvedimenti di sospensione della circolazione stradale, nullaosta, dell'Ente proprietario della strada in  base alla tipologia, in particolare:

  • Manifestazioni non competitive: se il transito dei partecipanti interessa uno o più tratti di strada provinciale in centro abitato la provincia di Modena deve rilasciare il proprio parere. Se il transito interessa solo tratti di strada fuori dal centro abitato la Provincia di Modena rilascia solo una nota da cui si prende atto del transito.
  • Manifestazioni competitive: Il Comune è competente per le competizioni riguardanti strade comunali e/o vicinali, la provincia è competente per tutti i rimanenti casi.

 

Nelle disposizioni rilasciate dalla Provincia si chiede di trasmettere la richiesta di rilascio di autorizzazione per le manifestazioni competitive almeno 30 giorni prima la data prevista.

 

La modulistica della Provincia è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=55766

Cittadino, Impresa
Tempi e scadenze

La domanda va presentata al Comune almeno 45 giorni prima per le manifestazioni competitive e almeno 30 giorni prima per gli altri tipi di manifestazioni, comprese le dimostrative (raduni, sfilate, ecc.)

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

L.R. 3/1999 - ART. 233

D.LGS. 285/1992 - ARTT, 5, 6 E 7