A chi è rivolto
Cittadini comunitari che soggiornano in Italia da più di tre mesi
Come fare
I cittadini dell'Unione Europea possono soggiornare sul territorio italiano per un periodo inferiore a tre mesi, senza alcuna formalità.
Per periodi superiori a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari perchè lavoratori autonomi o subordinati, o perchè in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
A dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in anagrafe (e in ANPR) il cittadino dell'Unione europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno. Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale il cittadino dell'UE ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.
L'iscrizione in Anagrafe avviene presso il Comune dove il cittadino UE ha la dimora abituale quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto per frequentare un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti dimostrabili e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare di un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Per familiare, sia comunitario che non comunitario, si intende:
- il coniuge o l'unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata in uno Stato UE, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o che abbia una relazione stabile, attestata da documentazione ufficiale.
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’UE, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
A dimostrazione dei legami di parentela deve essere presentata adeguata documentazione autentica e rilasciata dallo Stato di appartenenza, tradotta e legalizzata. Il familiare a carico, per essere considerato tale, deve essere:
- dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
- presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.
Cosa serve
In caso di provenienza dall'estero o per ricomparsa è necessario presentare un documento di identità valido per l’espatrio. Per i familiari: idonea documentazione, rilasciata dall'autorità del Paese di origine, attestante il legame familiare e, se non comunitari, passaporto e permesso di soggiorno.
In caso di iscrizione dall'estero o ricomparsa di lavoratore subordinato: contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico); cud (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente).
In caso di iscrizione dall'estero o ricomparsa di lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.
In caso di iscrizione di cittadino con risorse economiche
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
In caso di iscrizione di cittadino iscritto a un corso di studi
- Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
- Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
In caso di iscrizione di religioso
- La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
- La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
Il cittadino dell'Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:
- A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro.
- È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
- E’ iscritto ad un corso di formazione professionale
- La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purchè riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, non inferiore a 3 mesi.
Il cittadino UE ha diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale se soggiorna in Italia per oltre tre mesi e si trova nella condizione documentata di: lavoratore o suo familiare,familiare di un cittadino italiano, in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, in stato di disoccupazione involontaria, titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33). Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza.
Cosa si ottiene
Attestazione di soggiorno temporanea o permanente
Tempi e scadenze
L'attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, se corredata di tutta la documentazione necessaria.
Le attestazioni hanno scadenza illimitata e possono essere richieste in ogni momento dai cittadini comunitari residenti.
Quanto costa
Le richieste e le attestazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di euro 16,00.
Le marche da bollo devono essere preventivamente acquistate in tabaccheria.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Normativa: Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio degli stati membri". Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.
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Ultimo aggiornamento: 22-12-2023, 09:18
