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A chi è rivolto

Cittadini comunitari che soggiornano in Italia da più di tre mesi

Come fare

I cittadini dell'Unione Europea possono soggiornare sul territorio italiano per un periodo inferiore a tre mesi, senza alcuna formalità.

Per periodi superiori a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari perchè lavoratori autonomi o subordinati, o perchè in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.

A dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in anagrafe (e in ANPR) il cittadino dell'Unione europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno. Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale il cittadino dell'UE ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.

Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

L'iscrizione in Anagrafe avviene presso il Comune dove il cittadino UE ha la dimora abituale quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo;
  2. dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto per frequentare un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti dimostrabili e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  4. è familiare di un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.

Per familiare, sia comunitario che non comunitario, si intende:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata in uno Stato UE, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o che abbia una relazione stabile, attestata da documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’UE, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

A dimostrazione dei legami di parentela deve essere presentata adeguata documentazione autentica e rilasciata dallo Stato di appartenenza, tradotta e legalizzata. Il familiare a carico, per essere considerato tale, deve essere:

  1. dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
  2. presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

Cosa serve

In caso di provenienza dall'estero o per ricomparsa è necessario presentare un documento di identità valido per l’espatrio. Per i familiari: idonea documentazione, rilasciata dall'autorità del Paese di origine, attestante il legame familiare e, se non comunitari, passaporto e permesso di soggiorno.

In caso di iscrizione dall'estero o ricomparsa di lavoratore subordinato: contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico); cud (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente).

In caso di iscrizione dall'estero o ricomparsa di lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.

In caso di iscrizione di cittadino con risorse economiche

  • Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

In caso di iscrizione di cittadino iscritto a un corso di studi

  • Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
  • Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

In caso di iscrizione di religioso

  • La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
  • La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.

Il cittadino dell'Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:

  1. A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro.
  2. È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  3. E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
  4. E’ iscritto ad un corso di formazione professionale
  5. La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purchè riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, non inferiore a 3 mesi.

Il cittadino UE ha diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale se soggiorna in Italia per oltre tre mesi e si trova nella condizione documentata di: lavoratore o suo familiare,familiare di un cittadino italiano, in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, in stato di disoccupazione involontaria, titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33). Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza.

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno temporanea o permanente

Tempi e scadenze

L'attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, se corredata di tutta la documentazione necessaria.
Le attestazioni hanno scadenza illimitata e possono essere richieste in ogni momento dai cittadini comunitari residenti.

Quanto costa

Le richieste e le attestazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di euro 16,00.
Le marche da bollo devono essere preventivamente acquistate in tabaccheria.

Accedi al servizio

Servizio Anagrafe

Piazza Miani, 16

41044 Frassinoro

Ulteriori informazioni

Normativa: Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio degli stati membri". Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.

Contatti

Servizio Anagrafe

Piazza Miani, 16

41044 Frassinoro

Ultimo aggiornamento: 22-12-2023, 09:18

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